L'INTEGRAZIONE SALARIALE NEL DECRETO "CURA ITALIA"
Il 17 marzo 2020 è stato emanato il decreto legge n. 18 recante "misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".
Tale normativa prevede diversi strumenti per aiutare a superare la grave situazione che l'Italia ed il mondo intero stanno vivendo.
Particolare attenzione è stata riposta nei confronti delle imprese e dei lavoratori, con l'adozione di misure di sostegno che derogano alle normali normative in materia di ammortizzatori sociali.
Oggi
parleremo brevemente delle deroghe introdotte dal decreto legge “Cura Italia”
in materia di integrazione salariale (la c.d. “cassa integrazione guadagni”) e
fondi di solidarietà.
La cassa integrazione guadagni (CIG)
Che cos'è
In tempi di
normale quotidianità, la cassa integrazione guadagni (CIG) è uno strumento a
disposizione delle imprese per far fronte a momenti di crisi o di stallo in cui
è necessario o ridurre l’orario di lavoro di tutti o di una parte dei
dipendenti o sospenderli dal lavoro. Per cui, affinché le imprese possano
accedere a tali strumenti, devono sussistere delle “causali” che ne
giustifichino il relativo ricorso.
La cassa
integrazione si divide in ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS).
Alla ordinaria
possono accedervi tutte quelle imprese previste dall'art.10, d.lgs 148/2015,
senza limitazioni legate al numero di dipendenti impiegati, in caso di
-situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
-situazioni temporanee di mercato.
-situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
-situazioni temporanee di mercato.
Alla
straordinaria possono accedervi tutte quelle imprese previste dall’art. 20,
d.lgs 148/2015, che abbiano impiegato nel semestre precedente la data di
presentazione della domanda mediamente:
A) più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti in caso di imprese industriali, comprese quelle edili e affini; artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente; appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale; appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale; imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile; cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi; imprese di vigilanza.
B) Più di cinquanta dipendenti inclusi gli apprendisti e i dirigenti in caso di imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
C) A prescindere dal numero dei dipendenti, la CIGS si applica anche alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aereoportuale; ai partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.
A differenza
della ordinaria, l'intervento straordinario di integrazione salariale può
essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa
sia determinata da
- riorganizzazione aziendale;
- da crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
- contratto di solidarietà.
- riorganizzazione aziendale;
- da crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
- contratto di solidarietà.
La legge
disciplina le procedure di accesso alla cassa integrazione stabilendo sia i
relativi termini entro cui queste devono esaurirsi, sia la documentazione
necessaria che deve essere allegata. In particolare, è prevista una fase di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese di categoria comparativamente più rappresentative le quali dovranno ricevere una comunicazione preventiva da parte dell'impresa che vuole accedere alla CIG a seguito della quale potranno promuovere un esame congiunto della situazione.
Una volta che
l’impresa richiedente viene ammessa alla CIG, questa non è più obbligata a
retribuire il lavoratore il quale percepirà un’indennità a carico dell’INPS
pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore
di lavoro non prestate entro un massimale aggiornato periodicamente
all’inflazione.
Ma non tutti
i lavoratori possono beneficiare di tale trattamento. La legge prevede infatti
che i lavoratori subordinati devono possedere, presso l'unità produttiva per la
quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di lavoro effettivo di almeno
novanta giorni alla data di presentazione della relativa domanda di
concessione. È prevista una deroga per cui tale condizione non è richiesta per
le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi
oggettivamente non evitabili.
La durata massima della ordinaria è di 13 settimane continuative prorogabili ogni trimestre fino ad un massimo complessivo di 52 settimane. In ogni caso, qualora i periodi non siano continuativi, non si possono superare le 52 settimane nel biennio.
La durata
massima della straordinaria invece si distingue in 24 mesi anche continuativi
in un quinquennio in caso di riorganizzazione aziendale; 12 mesi anche
continuativi in un quinquennio in caso di crisi aziendale; 24 mesi anche
continuativi in un quinquennio in caso di contratto di solidarietà.
Per le imprese che accedono alla CIG sono previsti degli oneri derivanti da contributi addizionali stabiliti dalla legge.
Fondi di solidarietà
Cosa sono
Per tutte quelle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIG, la legge prevede che vengano istituiti presso l’INPS dei fondi di solidarietà bilaterali per tutelare i lavoratori in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Tali fondi
vengono costituiti e regolamentati attraverso accordi e contratti collettivi
stipulati tra le organizzazioni sindacali ed imprenditoriale comparativamente
più rappresentative a livello nazionale.
La loro istituzione è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIG relativamente ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti inclusi gli apprendisti.
Per quelle categorie che invece già avevano costituito un fondo di solidarietà alternativo (artigianato e somministrazione di lavoro), la legge prevede che questi si adeguino alle disposizioni della legge.
Infine è previsto un fondo residuale denominato “fondo di integrazione salariale” nei riguardi dei datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti e che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIG e non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali di nessun genere.
A tali fondi viene applicata la disciplina relativa alla CIG per quanto compatibile. Questi erogano ai lavoratori interessati i c.d. assegni ordinari, similmente come avviene con l’indennità per i lavoratori in cassa integrazione.
Inoltre, i fondi residuali denominati di integrazione salariale, possono erogare degli assegni chiamati di “solidarietà” al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. In tal caso, si procede ad una riduzione dell’orario lavorativo fino ad un massimo del 60% complessivo dei lavoratori interessati e 70% per ciascun lavoratore individuale.
***
È bene sottolineare che durante il periodo di fruizione della cassa integrazione o dell’assegno ordinario, il lavoratore non è licenziato, ma risulta comunque assunto dal proprio datore di lavoro. Resta soltanto sospesa o ridotta la prestazione lavorativa per un determinato periodo di tempo, passato il quale il lavoratore tornerà (o quantomeno dovrebbe tornare, salvo altre situazioni di crisi) sul proprio luogo di lavoro.
Il Decreto "cura Italia"
Dopo aver sinteticamente esposto in cosa consistono i trattamenti di integrazione salariale, vediamo cosa prevede in tale ambito il decreto legge “Cura Italia”, DL 18/2020.
Come noto,
per tentare di contenere i contagi da corona virus, è stato imposto ad alcune
tipologie di imprese di sospendere la propria attività. Per tutte le altre, la
decisione di proseguire l’attività è rimessa all’autonomia dei singoli.
Sia in caso
di chiusura imposta, sia in caso di chiusura facoltativa, è stata concessa la
possibilità di accedere alle misure di integrazione salariale con particolari
deroghe rispetto alla normale disciplina.
Specificamente, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda per accedere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale o di assegno ordinario.
La prima deroga che balza agli occhi infatti è la causale. È stata inserita l’emergenza epidemiologica da COVID-19 quale motivo per poter accedere ai trattamenti di integrazione salariale. Quindi, tutti quei datori di lavoro che sospenderanno o ridurranno le prestazioni lavorative dei propri dipendenti per motivi attinenti al COVID-19, potranno far domanda senza necessità che tale motivo debba essere previamente approvato.
Le novità
Vediamo nel concreto cosa stabilisce il decreto e in cosa consistono le differenze.
Le misure di
sostegno in materia di integrazione salariale sono contenute negli articoli da
19 a 22. Per motivi di una migliore organicità dell’esposizione, partiamo dalla
fine.
La prima novità consiste nell’ampliamento dei soggetti che possono accedere alle misure di sostegno.
In particolare, alle Regioni e alle Province Autonome è concessa la possibilità di riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga (previo accordo sindacale) per tutti quei datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste in materia di sospensione o riduzione di orario.
Appare chiaro
il tentativo di non lasciare escluso nessuno dalla possibilità di accedere alle
misure di sostegno, ma estenderle per tutte le imprese a prescindere
dall’attività esercitata e dagli eventuali limiti dimensionali.
Altra
differenza concerne la decorrenza, la durata e la scadenza.
Il trattamento è previsto per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e potrà avere una durata massima di nove settimane. Sarà possibile accedervi entro agosto 2020.
Il trattamento è previsto per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e potrà avere una durata massima di nove settimane. Sarà possibile accedervi entro agosto 2020.
In ogni caso,
la domanda dovrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a
quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attività lavorativa.
Non operano
quindi i termini di 15 giorni o della fine del mese dall'inizio della
sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa per presentare la
domanda di accesso alle misure di sostegno.
È importante evidenziare che i periodi di trattamento usufruiti a causa del COVID-19 non saranno conteggiati al fine dei limiti di durata massima complessiva.
In altre parole, se il datore di lavoro dovesse ritrovarsi in stato di crisi temporanea per altra causa, potrà richiedere la concessione della cassa integrazione senza che i periodi usufruiti per l’emergenza corona virus vengano sommati per il calcolo della durata.
Altra deroga riguarda il procedimento e i relativi termini.
Il datore di lavoro NON dovrà comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, o alla rappresentanza sindacale unitaria, o alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile ed il numero dei lavoratori interessati.
Pare restare
in vigore comunque l’espletamento dell’informazione, consultazione ed esame
congiunto con le relative rappresentanze sindacali, da eseguirsi in via
telematica, entro tre giorni successivi dalla comunicazione preventiva. Tale
disposizione richiede un chiarimento, in quanto se i datori di lavoro sono
dispensati dalla comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali, è da
comprendere in che modo possa avvenire l’esame congiunto.
Altra importante differenza riguarda la contribuzione a carico dei datori di lavoro.
Per i periodi
di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si
applicano le contribuzioni addizionali a carico delle imprese. In altre parole,
il datore di lavoro che accede alle misure di sostegno non avrà ulteriori oneri
o costi che avrebbe invece in situazioni normali.
Altro punto fondamentale concerne quei soggetti che già si trovano in cassa integrazione straordinaria o che hanno in corso assegni di solidarietà.
Questi potranno infatti presentare domanda per la concessione delle misure stabilite per l’emergenza COVID-19, le quali sospenderanno e sostituiranno per un massimo di nove settimane i trattamenti già in essere.
Deve evidenziarsi che tutte le misure previste dal decreto cura Italia istituiscono dei limiti di spesa, per cui vi è la possibilità che non tutte le imprese possano accedere alle misure qui descritte.
Infine tornando a parlare dei lavoratori, il decreto ha stabilito che tutti i lavoratori possano beneficiare di tali trattamenti prescindendo dal fatto che questi possiedano o meno 90 giorni di lavoro effettivo alla data di presentazione della richiesta di concessione delle misure di sostegno.
I lavoratori
in questione percepiranno l’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata
al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite
dell'orario contrattuale, con un massimale stabilito per il 2020 di euro 998,18
per retribuzioni mensili fino ad euro 2.159,48 ed euro 1.199,72 per
retribuzioni mensili superiori ad euro 2.159,48 (gli importi sono rinvenibili
nella circolare INPS n. 20 del 10/02/2020).
Sono sospesi per due mesi a partire dal 17.03.2020, tutti gli obblighi di condizionalità in materia di politiche attive del lavoro di cui agli artt. 8 e 24-bis del d.lgs 148/2015 (art. 40, DL 18/2020).
25/03/2020
Andrea Manca
***
La presente mini guida persegue scopi informativi e non ha alcun intento di esplicazione esaustiva per cui si rimanda per maggiori informazioni alla legge ed ai testi di esperti o si invitano i lettori a rivolgersi ai competenti Uffici o a Professionisti del settore. L'autore non è responsabile di eventuali errori qui contenuti, nonché di eventuali errori o danni in cui potrebbero incorrere i lettori.
Sono sospesi per due mesi a partire dal 17.03.2020, tutti gli obblighi di condizionalità in materia di politiche attive del lavoro di cui agli artt. 8 e 24-bis del d.lgs 148/2015 (art. 40, DL 18/2020).
25/03/2020
Andrea Manca
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La presente mini guida persegue scopi informativi e non ha alcun intento di esplicazione esaustiva per cui si rimanda per maggiori informazioni alla legge ed ai testi di esperti o si invitano i lettori a rivolgersi ai competenti Uffici o a Professionisti del settore. L'autore non è responsabile di eventuali errori qui contenuti, nonché di eventuali errori o danni in cui potrebbero incorrere i lettori.
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